In ottemperanza alle disposizioni emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione ARG/gas 88/09 (Modalità di applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009.

A partire dal 1° novembre, con validità retroattiva al 1° gennaio 2009, sarà attivo il bonus sociale gas, a sostegno dei consumatori più bisognosi. La nuova misura sociale, introdotta dal Ministero dello Sviluppo economico e definita nelle modalità applicative dall’Autorità per l’energia e il gas, permetterà alle famiglie con bassi redditi di ottenere una riduzione delle bollette del gas del 15% circa (al netto da imposte).

Il bonus gas potrà essere richiesto presentando la domanda al proprio Comune di residenza, dal prossimo novembre. Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009.

Potranno accedere al bonus gas (per la fornitura nell’abitazione di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro. Il bonus gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale.

Il valore del bonus gas sarà differenziato:

– per zona climatica (definite dall’articolo 2 del D.p.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i che suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche, in funzione dei gradi – giorno di ciascun comune);

– per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e riscaldamento);

– per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.

Per tutti i clienti che hanno sottoscritto direttamente un contratto per la fornitura di gas naturale, il bonus sarà riconosciuto come una componente in deduzione nelle bollette; per tutti i clienti che, invece, usufruiscono di impianti centralizzati di riscaldamento e non hanno un contratto diretto di fornitura, il bonus sarà riconosciuto attraverso un bonifico intestato al beneficiario.
Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio economico.
Per richiedere il bonus è prevista un’apposita modulistica, da consegnarsi al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). La modulistica è disponibile anche sui siti internet www.autorita.energia.it e www.sviluppoeconomico.gov.it Il bonus gas è riconosciuto indipendentemente dal venditore con cui è attivo un contratto di fornitura, perciò continua ad essere valido anche in presenza di cambio fornitore, così come di un cambio di residenza del cliente che ha presentato richiesta.
Per maggiori informazioni sui requisiti per accedere al bonus e su come presentare la domanda ai Comuni, é possibile visitare i siti www.autorita.energia.it; www.sviluppoeconomico.gov.it; www.bonusenergia.anci.it; www.sgate.anci.it, oppure chiamare il call center dell’Autorità per l’energia e il gas al numero verde 800.166.654 dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.

DOWNLOAD MODULI

– Modulo A Gas- Forniture individuali
– Modulo B Gas – Forniture individuali + centralizzate
– Modulo C Gas – Forniture centralizzate
– Modulo D Gas- Forniture cessate
– Modulo E – Famiglia numerosa
– Modulo F Gas- Delega incasso