Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui il bonus gas, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono indicate nella delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021 .
Deliberazione 30 Dicembre 2025 – 588/2025/R/COM, ARERA ha pubblicato I valori dell’ammontare delle compensazioni in vigore dal 1 gennaio 2026 per i clienti del settore elettrico e del settore gas in stato di disagio.
– Ai clienti diretti e indiretti appartenenti alle classi a) e b) dell’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla 16 deliberazione 63/2021/R/com, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 3 dell’Appendice all’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2026 il bonus ordinario (indicato nel seguito come “CCG”) nella misura stabilita dalla Tabella 11;
– Ai beneficiari di bonus per disagio fisico, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 2 dell’Appendice 2 all’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2026 il bonus ordinario (indicato nel seguito come “CCF”) nella misura stabilita dalla Tabella 12.
I valori delle componenti compensative, applicabili dal 1 gennaio 2026, sono riportati nelle tabelle di seguito indicate:

