Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui il bonus gas, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico sono:
appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.
Gli importi previsti sono differenziati rispetto alla categoria d’uso associata alla fornitura di gas, alla zona climatica di appartenenza del punto di fornitura e al numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Il valore del bonus è aggiornato annualmente dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
ARERA, con Deliberazione 27 Dicembre 2024 – 599/2024/R/COM, ha pubblicato I valori dell’ammontare delle compensazioni in vigore dal 1 gennaio 2025 per i clienti del settore elettrico e del settore gas in stato di disagio.
– Ai clienti diretti e indiretti appartenenti alle classi a) e b) dell’articolo 4, comma 1, dell’Allegato A alla 16 deliberazione 63/2021/R/com, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 3 dell’Appendice all’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2025 il bonus ordinario (indicato nel seguito come “CCG”) nella misura stabilita dalla Tabella 10;
– Ai beneficiari di bonus per disagio fisico, differenziati in base alle tipologie di cui alla Tabella 2 dell’Appendice 2 all’Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, sia riconosciuto per il 2025 il bonus ordinario (indicato nel seguito come “CCF”) nella misura stabilita dalla Tabella 11.
– Ai clienti del settore gas con un’attestazione ISEE relativa al 2023 che li ha collocati nella classe d) definita all’articolo 2, comma 1, della deliberazione 188/2022/R/com, come aggiornata dalla deliberazione 13/2023/R/com, viene riconosciuto il bonus sociale nella misura stabilita dalla Tabella 10-bis.
I valori delle componenti compensative, applicabili dal 1 gennaio 2025, sono riportati nelle tabelle di seguito indicate: