L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con deliberazione 117/2015/R/gas del 19/03/2015 ha disposto nuovi obblighi in capo alle società di distribuzione gas naturale, circa le modalità di rilevazione delle misure nei punti di riconsegna.

L’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura:

  1. a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno;
  2. b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno;
  3. c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno;
  4. d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.

Di seguito, si riporta il calendario delle rilevazioni delle letture per l’anno 2024.

CALENDARIO LETTURE 2024